ETICHETTATURA DEL LATTE

10 nov 2017

Dallo scorso Aprile, in Italia è entrato in vigore il decreto sull’origine del latte nei prodotti lattiero- caseari, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della repubblica Italiana il 19 Gennaio 2017. Le regole su tale decreto si applicano ai soli alimenti pre-imballati realizzati in Italia e che sono destinati al mercato interno. Tali prodotti possono essere:

  • Latte e creme di latte;
  • Siero di latte;
  • Burro e altre materie grasse provenienti dal latte;
  • Kefir o crema coagulata;
  • Formaggi, latticini e cagliate.

 

Vengono esclusi da questo decreto, i prodotti DOP, IGP, STG e prodotti biologici i quali hanno, in parte, dei disciplinari ben specifici sulla produzione, che prevedono la rintracciabilità della materia prima.

 

Ma andiamo a vedere nello specifico cosa dovrà riportare la nuova etichetta. Le novità introdotte prevedono l’indicazione dell’origine citando il paese di mungitura, compreso quello di condizionamento (per il latte UHT) e di trasformazione (per gli altri prodotti). Se entrambe le fasi sono svolte nello stesso territorio nazionale, è possibile riportare solo la dicitura “origine del latte”.

 

Tutte queste informazioni, riportate in etichetta, dovranno essere indelebili, visibili e facilmente leggibili; Guai se esse vengono nascoste, oscurate o limitate da altre indicazioni che possano in qualche modo forviare il consumatore. Ancora in fase di dibattito è il campo visivo sulla quale l’informazione deve essere apposta.

 

Quindi da oggi facciamo attenzione a cosa viene riportato in etichetta su tutti quei prodotti che contengono latte, sia come materia prima, ma anche come ingrediente.